Cari lettori del mio blog, pare proprio che quello che dico infastidisca molto. La lettera allegata qui sotto, mi è arrivata per via mail dalla Coordinatrice della Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. Mi pare di capire che quando si tocca (tra l’altro con ragione) questa categoria, saltano tutti sulla sedia. Forse perché gli psicologi si sentono tutelati dall’Ordine che senza fare dovuti accertamenti, invia lettere di “collaborazione e rettifica degli scritti altrui”.
Io invece mi tutelo da sola, anche perché ciò che affermo è solo ciò che hanno scritto altri professionisti del settore, nello specifico i giudici della Corte di Cassazione. Ciò che sbalordisce è quanta poca attenzione si faccia alle nuove sentenze e quanta forse arroganza ci permettiamo di assumere solo perché dietro ci sentiamo tutelati da un Ordine. Io mi sento tutelata dalla verità che non posso tacere e che continuerò a non tacere, anche perché in gioco c’è la salute e la crescita dei nostri bambini che pare interessare a pochi.
È per questo che pubblico la lettera che mi è giunta e che ha l’arroganza di chiedere la modifica del mio sito e dei miei articoli, senza peraltro giuste e motivate considerazioni.
QUI DI SEGUITO LA LETTERE DELLA COMMISSIONE TUTELA DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Prot. n. 1341 del 8/02/2016
Gentile Dott.ssa Tiziana Cristofari,
Primariamente, faccio riferimento a quanto da lei pubblicato sul ruolo e le funzioni proprie dello psicologo:
“La PSICOLOGA:
- ha una laurea di 5 anni in Psicologia;
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NON fa diagnosi di malattia, in quanto non è un medico (come da sentenza di Cassazione dell’11 aprile 2011 N°14408); non cura perché non è un medico in medicina, né tantomeno può in nessun modo prescrivere psicofarmaci;
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fa assistenza attraverso il dialogo alle persone con problemi psicologici;
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non è un docente in quanto non conosce né la pedagogia, né la didattica.”
L’articolo 1 della legge istitutiva dell’Ordine degli Psicologi (56/89) definisce così la professione di psicologo:
1. La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attivita’ di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunita’. Comprende altresi’ le attivita’ di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
Vista questa definizione appare inesatto che lei scriva che lo psicologo non si occupa di diagnosi e di cura perché non è un medico.
Lo psicologo è autorizzato ex lege alla diagnosi e all’intervento in ambito psicologico.
Su questo punto, la prego, al fine di fornire una comunicazione più chiara all’utenza, di voler correggere quanto indicato. Inoltre mi permetto di segnalarle che, tra le figure che si occupano di salute mentale, manca nel suo sito il riferimento a importanti professionisti, come lo psicoterapeuta o il neuropsichiatra infantile.
Altra criticità riguarda il suo riferimento alla gestione dei conflitti e delle dimensioni relazionali scuola/famiglia (di seguito, estratti dal suo sito):
“4. Prestazioni di consulenza nelle scuole di Roma e limitrofi per la gestione del buon andamento scolastico del proprio figlio/a (ricevimento famiglie) o per la gestione delle difficoltà relazionali scuola-famiglia (convocazioni in seguito a problematiche). (il grassetto è mio)
La Dr. Tiziana Cristofari con le sue consulenze ai genitori o lezioni ai bambini/adolescenti permette di oltrepassare limitazioni, ostacoli, criticità personali, poste da interferenze della vita quotidiana.
Aiuta a identificare gli obiettivi personali e fornisce gli strumenti per raggiungerli.
Basa le sue premesse sul fatto che i conflitti correttamente compresi e superati, contengono sempre opportunità per migliorare le relazioni e se stessi, per trovare soluzioni che soddisfano tutti i soggetti coinvolti: fonti comunque di personalità diverse, provenienti dalle varietà dei diversi stili di vita, cultura e interessi.”
Le segnalo che è recentemente stata pubblicata la sentenza n. 13020/2015 del TAR Lazio in cui si chiarifica che il counseling è una competenza psicologica, come tale esercitabile esclusivamente da professionisti psicologi abilitati. In particolare viene specificato che:
1) qualsiasi forma di intervento sul disagio psicologico, anche se di lieve entità ed anche fuori dei contesti clinici, va ricondotta sotto l’esclusiva competenza dello psicologo;
2) la valutazione della gradazione del disagio psichico presuppone una competenza diagnostica propria ed esclusiva dello psicologo, non attribuibile a nessun’altra figura non riconosciuta;
3) le competenze volte a “promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale e facilitare i processi di comunicazione, e migliorare la gestione dello stress e la qualità di vita” (ex Legge 170/2003) rientrano tra le competenze esclusive degli iscritti all’Ordine degli Psicologi.
In tal senso, attività di ascolto, sostegno psicologico e/o counseling gestite/erogate da soggetti non Psicologi rischiano di configurare condizioni di abuso professionale, oltre a mettere a repentaglio la tutela del benessere psicologico di madri e famiglie.
Nella speranza di incontrare la sua collaborazione nella revisione di tali informazioni, in ottica di una vera azione di interdisciplinarietà tra professionisti coinvolti nell’ambito scolastico, e restando a disposizione di ogni possibile richiesta di chiarimento, la saluto cordialmente
Dr. Paola Biondi
Coordinatrice Commissione Tutela
Ordine degli Psicologi del Lazio
QUI DI SEGUITO LA MIA RISPOSTA
Gentile Dr.ssa Paola Biondi,
la ringrazio per offrirmi l’opportunità di chiarire e specificare quanto detto più volte nei miei articoli, come sul mio sito. Andiamo per punti in modo abbastanza sintetico.
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La legge istitutiva dell’Ordine degli Psicologi (56/89) è, come lei cita, dell’89. La sentenza della Cassazione da me indicata (ma che con rammarico devo constatare lei non ha letto), è del 2011. Questa sentenza definisce il ruolo dello psicologo e dichiara che se non si è un laureato in medicina non si può fare diagnosi, in quanto la diagnosi è prerogativa del medico in medicina, perché presuppone una malattia. E in quanto malattia può essere diagnosticata e curata solo dal medico in medicina, come da nostra legislazione. Mi sembra strano che voi non siate a conoscenza di tale sentenza visto e considerato che anche questo serve a tutelare l’Ordine che coordinate e rappresentate.
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La mia specifica sulle varie professioni non voleva chiamare in causa tutte le ramificazioni delle discipline provenienti dalla laurea in medicina (neuropsichiatra) o dalla laurea in psicologia (psicoterapeuta [quest’ultimo può essere anche un medico]), ma voleva solo fare la distinzione tra il medico con laurea in medicina (psichiatra) e chi è autorizzato a fare solo assistenza (psicologo).
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Ha mai sentito parlare della mediazione? Aiutare la famiglia a districarsi tra cultura pedagogica e didattica comporta una relazione con insegnanti, presidi e a volte psicologi della scuola che fanno abuso della loro professione (come specificato dalla sentenza di Cassazione), ma spesso i genitori non sanno di didattica, né di normativa scolastica, né sanno districarsi nelle relazioni tra i vari riferimenti della scuola e chiedono legittimamente il parere e l’aiuto del consulente pedagogico preparato in tal senso: io non faccio né sedute di psicoterapia, né di ascolto (puntualizzando comunque che il cardine del bravo docente/pedagogista risiede nella relazione e pertanto nell’ascolto che nessuno ci può negare), né tantomeno faccio sedute di counseling. Nel mio sito esprimo molto chiaramente che i miei incontri con gli studenti sono LEZIONI ossia didattica per il recupero delle materie carenti. Nello specifico faccio un mestiere andato ahimè in disuso, perché oggi, ogni difficoltà incontrata con le materie scolastiche, anziché farla recuperare con la didattica, si fa passare per “patologica”. Essendo, la mia, una laurea in discipline umanistiche e partendo dal presupposto che il rapporto umano e la buona didattica si fonda sulla conoscenza e sull’ascolto dell’essere umano (bambino o adulto che sia), vorrei capire come mi potrebbe impedire tutto questo Lei o qualunque legge. E non capisco davvero come Lei (o chi per Lei) si possa arrogare il diritto di affermare ciò che io non ho mai dichiarato in nessun punto del mio sito (counseling, psicoterapia), né tantomeno nei miei articoli.
Forse invece la posso aiutare a capire di cosa si occupa il pedagogista, professione disciplinata ai sensi del comma 2 art.1 legge 04 del 14/01/2013. I pedagogisti si occupano: 1. di consulenza pedagogica, in strutture pubbliche e private, relativamente a tutte le dimensioni dei problemi educativi (famiglia, scuola, tribunali e strutture rieducative per minori e i giovani, adozione e interventi sociali rivolti all’infanzia); 2. di consulenza pedagogica e coordinamento di attività di servizio, di progetti di programmi culturali, direttamente o indirettamente destinati all’infanzia; 3. di consulenza pedagogica e coordinamento di attività, direttamente o indirettamente educative, in contesti multiculturali; 4. di valutazione e monitoraggio di interventi educativi e formativi di vario livello. In poche parole il pedagogista si occupa della progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione, consulenza e supervisione della qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione e formazione. Si occupa, inoltre, di azioni pedagogiche rivolte ai singoli soggetti. È in possesso di conoscenze e di competenze nelle discipline pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e psicologiche.
Il “disagio” (come lo chiama lei), che io ritengo debba essere definito come una difficoltà scolastica e di cui mi occupo, è legato alla didattica e alle competenze pedagogiche del docente: non ho mai fatto, né dichiarato di fare psicoterapia, tantomeno counseling o altro tipo di attività ascolto/sostegno psicologico. E chiunque lo può constatare leggendo ciò che Lei ha evidenziato.
Nella speranza di aver chiarito le Sue immotivate supposizioni e nell’assicurarLa che ogni riferimento del mio sito o dei miei articoli non vuole in nessun modo invadere la Vostra competenza, tengo a chiede altrettanto a Voi: ovvero che possiate prendere atto della sentenza di Cassazione dell’11 aprile 2011 N° 14408 e di quanto la stessa ribadisce sull’impossibilità da parte dello psicologo o psicoterapeuta (non laureato in medicina), di fare diagnosi e di diffondere la notizia ai Vostri iscritti affinché i loro atti non “rischiano di configurare condizioni di abuso professionale, oltre a mettere a repentaglio la tutela del benessere psicologico di madri e famiglie.”
Cordiali saluti
Dr.ssa Tiziana Cristofari